statuto spes

STATUTO S.P.E.S.

Statuto SPES -  Versione PDF [23Kb]

Sindacato Professionisti Emergenza Sanitaria

ART. 1) E’ costituita in Roma una associazione denominata S.P.E.S. (Sindacato Professionisti Emergenza Sanitaria) che prende la forma e la sostanza di associazione privata non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e 37 CC.

Art. 2) La sede dell’associazione è fissata in Roma, via Della Bufalotta 358 – 00139.  Essa potrà essere trasferita con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci fondatori.

Art. 3) Scopo dell’associazione è la tutela della professionalità e degli interessi dei medici e dei professionisti della sanità, ed in particolare di coloro i quali prestano la loro attività nell’ambito dell’emergenza/urgenza a qualsiasi livello di intervento.

Art. 4) Gli scopi dell’associazione si attuano mediante iniziative di volta in volta deliberate dal consiglio nazionale ovvero dall’assemblea nazionale. L’associazione considera fondamentali e prioritarie le attività volte a delineare la figura e la dignità professionale del medico e dei professionisti della sanità, in particolare di chi presta la propria opera nell’area dell’emergenza/urgenza, in tutte le sedi istituzionali, sindacali e contrattative in genere. L’associazione intende promuovere la cultura dell’emergenza e la formazione degli operatori del settore ed offrire, inoltre, ai propri iscritti servizi ed assistenze varie.

Art. 5) l’associazione si organizza in strutture nazionali, regionali e locali.

Art. 6) L’associazione svolge la propria attività senza fini di lucro ed è apartitica.

Art. 7) Soci fondatori sono tutti gli aderenti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e lo statuto. Si possono iscrivere all’associazione tutti i medici operanti nel servizio sanitario nazionale o comunque impegnati in attività di emergenza/urgenza a qualsiasi livello di intervento, i quali, per iscritto, devono dichiarare di condividerne gli scopi e di accettarne integralmente lo statuto. Potranno iscriversi all’associazione anche gli altri professionisti della sanità, successivamente all’approvazione dell’estensione dell’associazione da parte del Consiglio Nazionale SPES. Potranno essere costituite sezioni specifiche, denominate “area”, per le varie professionalità del mondo sanitario (per esempio “area infermieri”). Ogni area sarà dotata di un proprio regolamento costitutivo-organizzativo. Gli aderenti  ad ogni area dovranno dichiarare per iscritto di condividere gli scopi dell’associazione e dell’area, di accettarne integralmente lo statuto e gli specifici regolamenti organizzativi.
Possono altresì aderire allo SPES tutte le associazioni sanitarie che ne facciano domanda e ne accettino integralmente lo statuto. Tali adesioni e le relative modalità sono subordinate all’approvazione del consiglio nazionale e, per le aree specifiche, delle direzioni strategiche corrispettive.

Art. 8) Organi dell’associazione sono:

a) Assemblea dei Soci Fondatori;
b) Assemblea Nazionale, costituita da tutti gli associati che vi partecipano;
c) Direttivo aziendale e/o di USL, composto da un segretario e tre consiglieri tutti eletti dagli iscritti di ciascuna struttura;
d) Consiglio Regionale, costituito da tutti i segretari aziendali e/o di USL e dal direttivo regionale a sua volta costituito da un segretario, un vicesegretario e tre consiglieri, tutti eletti dal consiglio regionale fra i propri membri;
e) Consiglio Nazionale, costituito dai soci fondatori e dai segretari regionali e che eleggerà tra i propri componenti il:
  1.  Direttivo Nazionale, composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario generale, un vicesegretario generale;
  2. Tesoriere;
  3. Tre probi viri.

In fase iniziale le nomine delle cariche previste ai punti 1,2,3 del presente articolo saranno effettuate dall’assemblea dei soci fondatori scegliendo tra i propri membri per i punti 1 e 2 e con il contributo di una personalità esterna per il punto 3. Tali nomine si determinano con votazione a maggioranza assoluta. Nel momento in cui l’associazione completerà la propria organizzazione in tutte le regioni del territorio nazionale, potranno essere riviste le modalità costitutive delle strutture direttive a tutti i livelli previsti, sempre in accordo con le procedure di modifica dettate nel presente atto.

Art. 9) L’Assemblea dei soci fondatori dell’area può essere convocata su proposta del Presidente, del Segretario Nazionale e/o di almeno 1/3 dei soci fondatori per deliberazioni ordinarie e/o urgenti da sottoporre al Consiglio Nazionale. Ogni socio fondatore non può rappresentare più di una delega; il deliberato dell’assemblea dei soci fondatori è vincolante per i soci fondatori stessi, pena la decadenza dello “status” di socio fondatore; ad essa spetta la preventiva approvazione di ogni modifica del presente statuto. L’Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta all’anno e viene convocata su proposta del Consiglio Nazionale e/o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti e/o su indicazione del Segretario Generale. L’Assemblea formula proposte ed indica gli indirizzi dell’attività dell’associazione.

Art.10) Il Direttivo Aziendale ha il compito di attuare all’interno dell’Azienda i deliberati degli altri organi associativi.

Art.11) Il Consiglio Regionale delibera, in accordo con la Direzione Nazionale, le iniziative da adottare sul territorio.

Art.12) Il Consiglio Nazionale approva il bilancio annuale.

Art.13) Il Direttivo Nazionale ha il potere di amministrazione dell’Associazione  e di elaborazione di tutte le iniziative da adottare. Il Segretario Nazionale rappresenta l’Associazione ed agisce in suo nome. Ha la firma sociale, provvede ai pagamenti, convoca e presiede il Consiglio Nazionale, il Direttivo Nazionale e l’Assemblea Nazionale, cura l’esecuzione dei deliberati presi dagli organi di cui sopra e vigila in genere su tutto l’andamento dell’Associazione. Il tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione e ha l’obbligo di rendiconto al Consiglio Nazionale e al Direttivo Nazionale.

Art.14) Ai probi viri spetta la decisione in ordine a ogni controversia tra iscritti ed associazione medesima. Gli stessi decidono senza formalità e secondo equità e la loro decisione è inappellabile.

Art.15) Gli organi di cui ai paragrafi c), d) ed e) del precedente articolo 8 possono riunirsi in forma ordinaria e straordinaria in qualsiasi tempo e luogo ad iniziativa del Segretario Generale (per il paragrafo e), del Segretario Regionale (per il paragrafo c) e/o a domanda di almeno un terzo degli iscritti di cui ai predetti paragrafi. Ciascun membro di cui ai paragrafi c), d), ed e) del precedente art. 8 che, senza giustificato motivo, sia rimasto assente per più di tre sedute sarà considerato dimissionario e sostituito ad opera dei rispettivi organi dell’Associazione.

Art.16) Tutte le cariche elettive hanno validità di due anni. Ciascun membro risponde in proprio per i compiti a lui affidati.

Art.17) Per l’iscrizione all’associazione i medici dipendenti del SSN (Sistema Sanitario Nazionale) a tempo indeterminato versano lo 0,50% del proprio stipendio tabellare fisso (stipendio base) trattenuto mensilmente dalla proprie competenze per 12 mensilità, con tetto massimo annuale di euro 240 (duecentoquaranta), mentre i medici non dipendenti a tempo indeterminato del SSN o non dipendenti del SSN versano una quota mensile di 15 euro. Tali quote saranno modificabili mediante una decisione ad hoc del consiglio nazionale.  Le quote  devono essere versate di regola all’associazione dai singoli iscritti tramite delega scritta rilasciata all’ente di appartenenza ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti o, per i medici non dipendenti, con un versamento specifico. Le tesorerie regionali rimettono entra trenta giorni dalla riscossione il 50% delle quote alla tesoreria nazionale. Il Segretario Regionale svolge funzioni di tesoriere regionale e gestisce l’ordinaria amministrazione della regione di appartenenza, limitatamente ai fondi di propria spettanza, ivi compresa l’apertura del c/c bancario o postale, con obbligo di rendicontazione al tesoriere nazionale che dovrà inserire tutte le spese nel bilancio associativo. Ciascun Consiglio Regionale, su proposta del Segretario Regionale, può nominare un tesoriere regionale che ha comunque obbligo di rendiconto al tesoriere nazionale. Il tesoriere nazionale svolge anche le funzioni di tesoriere della propria regione. Un regolamento specifico detterà le norme circa le modalità di accrediti, le giustificazioni delle spese, etc.. Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato in fase iniziale da una quota versata dai soci fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione.

Art.18) I soci fondatori, gli ex presidenti e gli ex segretari nazionali possono partecipare, con diritto di voto, a tutti i consigli aziendali, regionali e nazionali se iscritti allo SPES. Ciascun associato può recedere in qualsiasi momento; il recesso deve essere formalizzato tramite disdetta scritta da far pervenire presso la sede dell’Associazione e la sua efficacia decorre dal mese successivo a quello di ricezione.

Art.19) Tutte le votazioni dei vari organi dell’associazione hanno validità a maggioranza dei votanti (50%+1) in caso di parità di voti prevale quello dei segretari.

Art. 20) L’associazione pone tra i propri obiettivi l’estensione dell’iniziativa sindacale a tutti gli operatori dell’area dell’emergenza/urgenza.

Art. 21) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di associazioni. Un successivo “Regolamento” svilupperà e integrerà gli articoli del presente statuto e sarà parte integrante dello stesso. Lo statuto e il relativo regolamento potranno essere modificati e/o integrati e/o sostituiti, in toto o in parte, dal consiglio nazionale, previa approvazione a maggioranza assoluta dell’assemblea dei soci fondatori, con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti, su proposta di almeno 1/3 degli iscritti all’associazione o dei componenti del consiglio nazionale stesso.

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